La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni con un unico occupante, come dedotto dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel comune: riduzione del 10%;
b) utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%.
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 30%.
d) fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze: riduzione del 30%.
Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applicano le seguenti riduzioni:
– 20% per le utenze che effettuano il compostaggio singolarmente;
– 30% per le utenze che effettuano il compostaggio organizzato per zona territoriale omogenea, preventivamente definita.
La riduzione è subordinata alla presentazione ed autorizzazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento, corredata dalla documentazione comprovante l’acquisto dell’apposito contenitore. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Le agevolazioni di cui presente comma verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
È data facoltà alle utenze che fanno parte di un unico immobile di servirsi del medesimo contenitore. Tale facoltà può essere esercitata da un massimo di 3 utenze per immobile e la documentazione comprovante l’acquisto del contenitore per le due utenze che utilizzano la comune compostiera dovrà essere sostituita da nulla-osta autorizzativo rilasciato dall’acquirente 1° utente.
Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata. Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
La riduzione indicata nel precedente comma 2 compete a richiesta dell’interessato e decorre dal 1° giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza, salvo che non sia domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è
tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
I soggetti con disabilità accertata ai sensi della L. 104/92 dell’art. 3 comma 3 con invalidità al 100% facenti parte del nucleo familiare con indicatore ISEE fino a 10.000,00 euro sono esenti dalla suddetta tariffazione.
Gli immobili adibiti a sedi di circoli culturali e/o associazioni anche di volontariato, di promozione sociale e non aventi scopo di lucro, che si impegnano a collaborare con l’Amministrazione Comunale nell’attuazione di iniziative sociali, condotti con regolare contratto d’affitto o comodato d’uso registrato o posseduti in proprietà e che non siano già utilizzati a fini abitativi, commerciali o altro, sono agevolati con la riduzione della tariffa al 50%.
La dichiarazione di impegno alla collaborazione per iniziative sociali con l’Amministrazione Comunale deve essere resa entro il 28 febbraio di ogni anno e, se non revocata, produce effetti anche per gli anni successivi.