Informazioni per ritardato od omesso pagamento

In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell’art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell’articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di (max 3 punti percentuale).

  • In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D. Lgs 472/97.
  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
  • In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  • Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione di 1/3 e degli interessi.